CASO CEMENTIR S.R.L. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E IL VINCOLO
PAESAGGISTICO IMPONGONO LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E
IL DINIEGO A CONTINUARE E/O AMPLIARE L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA.
Premessa
Le attività estrattive rappresentano da sempre una delle
cause di degrado ambientale a maggiore impatto in quanto
modificano spesso in modo irreversibile la morfologia dei
luoghi. L’esempio della fascia collinare dei monti Tifatini
ne è un esempio clamoroso.
I materiali estraibili da cave sono i più comuni quali
materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche,
quarzo e sabbia silicea, pietre molari, torbe, ecc. ai sensi
del Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443.
L’attività estrattiva è evidentemente legata alla situazione
geologica e morfologica del territorio, fattori naturali
interdipendenti che ne influenzano l’insediamento e lo
sviluppo.
In questa breve nota si tratterà del vincolo idrogeologico e
di quello paesaggistico allo scopo di dimostrare
l’impossibilità di ipotizzare insediamento di nuove cave o
prosecuzione di cave esistenti con ampliamento come nel caso
della coltivazione e recupero unitario finalizzato alla
prosecuzione dell’attività estrattiva nella cava di calcare
“Cava Vittoria” (codice PRAE 61048-01) ricadente in area di
crisi e all’ampliamento della stessa attività estrattiva.
1. La Cementir e i monti Tifatini
L’unità idrogeologica dei monti Tifatini è costituita da
depositi carbonatici, essenzialmente calcarei e dolomitici.
Questa unità è compresa tra la Valle di Maddaloni a Sud e il
Volturno a Nord. “I suoli esili, discontinui, a rocciosità
e pietrosità abbondanti della formazione dei Tifatini, sono
esposti al progressivo inaridimento e denudamento, e sono
esposti a demolizioni localizzate per il proseguire
dell’attività estrattiva del pietrisco calcareo ”.
“All’interno del territorio di interesse dell’Autorità di
Bacino Regionale della Campania Nord-occidentale, le risorse
idriche sotterranee dell’unità idrogeologica in esame si
trovano in condizioni di equilibrio limite e non esiste
alcuna possibilità di controllo finalizzato alla prevenzione
di eventuali fenomeni di sovrasfruttamento. Esistono,
inoltre, situazioni che potrebbero portare all’inquinamento
di parte della risorsa, mediante il richiamo, dovuto agli
emungimenti, di acque provenienti dall’adiacente falda di
pianura. E’ quindi indispensabile affinare le conoscenze
idrogeologiche lungo il margine sud-occidentale del
massiccio (a Nord-Est di Caserta) e progettare una rete di
monitoraggio dei livelli idrici e della qualità delle acque.
L’area è da considerare presumibilmente sensibile alla
siccità e alla desertificazione .”
L’esame dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici
sotterranei ha evidenziato per i monti Tifatini situazioni
di criticità quantitativa derivanti sia da un
sovrasfruttamento della risorsa idrica sia dall’impatto dei
carichi inquinanti.
2. I vincoli esistenti nell’area interessata al progetto di
ampliamento della cava Cemetir S.r.l.
La situazione urbanistica e vincolistica dell’area
interessata al progetto è la seguente:
•Il sito nel P.R.G. del comune di Maddaloni è classificato
come E1-Territorio rurale di salvaguardia paesistica in cui
sono vietate nuove costruzioni ed è escluso l’esercizio di
attività estrattive;
•Il sito è gravato da vincolo idrogeologico di cui al
R.D.3267/23;
•Il sito è gravato da vincolo paesistico di cui alla L.
1497/39;
•Il sito è gravato da vincolo per riforestazione e bonifica
montana di cui alla L. 11/96;
•Il sito è gravato da vincolo per i soprassuoli percorsi da
incendio di cui alla L. 353/00;
•Il sito, nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico della competente Autorità di Bacino, è
perimetrato per il rischio da frana in R1 (rischio
moderato), R2 (rischio medio), R3 (rischio alto).
3. Il vincolo idrogeologico e l’attività estrattiva
A riguardo delle cave è riaffermato il principio della
prevalenza della tutela del vincolo idrogeologico rispetto
all’attività estrattiva.
Oggi l’iter procedurale impone che non possa essere
rilasciata la concessione mineraria in assenza di
autorizzazione ad operare in zona soggetta a vincolo
idrogeologico, portando così ad assimilazione il trattamento
della miniera e della cava. Ai sensi del R.D.L. n. 3267 del
30/12/1923 art. 1, che dispone: “Sono sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e
destinazione che (…...) possono con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque”, per cui tutti gli interventi e le opere, che
comportano una modifica dello stato di luoghi perimetrati da
apposite cartografie, necessitano del rilascio del
preventivo nulla osta da parte della Provincia.
Vale la pena qui ricordare che la citata disciplina
istitutiva (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267) prevede la
possibilità di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni
di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme
di utilizzazione contrastanti con le norme negli articoli 7,
8 e 9 possono, con danno pubblico subire denudazioni,
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
pertanto al vincolo stesso possono essere sottoposti terreni
di qualsiasi natura e destinazione purché sussista il fine
precipuo di pubblico interesse di evitare le denudazioni, la
perdita di stabilità o il turbamento del regime delle
acque.
“La giurisprudenza in materia, com’è noto, ha
progressivamente ampliato, anziché restringere, la sfera di
incidenza del vincolo idrogeologico, ribadendo la necessità
del relativo provvedimento autorizzatorio con riferimento ad
ogni attività di trasformazione del territorio che
comportasse danno all’assetto idrogeologico dei luoghi”.
4. Il vincolo di natura ambientale
A tutto ciò si aggiunge che i vincoli di natura ambientale,
posti in forza della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dalla
Legge 8 agosto 1985 n. 43, accedono a porzioni di territorio
e sono tesi a conservare le condizioni geofisiche o
morfologiche del territorio, a significare che il vincolo si
pone istituzionalmente come impedimento a iniziative di
trasformazione del territorio.
Secondo la giurisprudenza, la nozione di paesaggio, alla
luce delle citate disposizioni normative, è, infatti
“connessa alla salvaguardia della fisionomia, visivamente
apprezzabile, degli immobili tutelati come bellezze
naturali, ovvero della forma del territorio di cui le aree
protette costituiscono componente essenziale dal punto di
vista estetico- culturale”. L’Organo preposto al rilascio
dell’autorizzazione ambientale (muovendosi nella stessa
linea conduttrice esaminata a riguardo di quello preposto al
vincolo idrogeologico) accerta e valuta se dall’intervento
nella zona soggetta a vincolo possa derivare danno alla
bellezza naturale del sito.
Il nostro sistema giuridico, con particolare riferimento
alle bellezze naturali, impone che l’Amministrazione
confronti i due interessi in gioco e ricerchi innanzi tutto
i contemperamenti e la coesistenza attraverso prescrizioni
atte ad eliminare o ad attutire i riflessi negativi che
possono derivare dall’attività estrattiva sul circostante
territorio vincolato. Ove ciò non sia possibile,
l’Amministrazione deve negare l’autorizzazione all’attività
estrattiva. In tal senso si sono espresse, in linea
generale, dottrina e giurisprudenza.
Le conseguenze delle attività estrattive sul massiccio dei
monti Tifatini, la scomparsa di intere colline, le modifiche
al microclima e tutti quanti i fenomeni evolutivi a carico
della vegetazione spontanea e dell’ambiente complessivo,
particolarmente in relazione agli impatti degradativi e alle
possibili misure di salvaguardia e difesa, evidenziate nello
studio approfondito sui fattori di rischio di diversa natura
esistenti in tutto l’arco dei Monti Tifatini, condotto dal
Settore di Scienze del Suolo della Facoltà di Scienze
Ambientali della Seconda Università di Napoli, escludono
ogni possibilità di continuazione dell’attività estrattiva
o, peggio, di allargamento dell’attività stessa in
ampliamenti o nuove cave.
L’argomento sul pianto tecnico e scientifico è chiuso ormai
da anni com’è noto a tutti quelli che si occupano del
settore estrattivo come della difesa del territorio e
dell’interesse pubblico.
E’ ormai da ritenersi consolidato al riguardo anche
l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui sono da
ritenere illegittimi i lavori minerari ove non sono
preceduti dall’autorizzazione prescritta ai fini della
tutela di tali beni.
Sotto il profilo degli accertamenti e delle valutazioni cui
è chiamata l’Autorità preposta alla tutela del vincolo in
parola, va osservato che la supposta quanto inesistente
primarietà dell’interesse economico (anche se con
connotazione pubblicistica, e non è il nostro caso) sugli
interessi paesaggistici non significa soccombenza
aprioristica di quest’ultimo rispetto al primo.
A monte dei rapporti Stato – Regioni in tema di
autorizzazione a fini di tutela delle bellezze naturali, va
ulteriormente osservato e ricordato come per le cave venga
in rilievo il Ministero dell’Ambiente.
Conclusioni
Da un attento esame degli atti di alcuni dei protagonisti
della Conferenza di Servizi e da quanto esposto nelle
presenti riflessioni appare del tutto ovvio come non vi
siano le condizioni minime per prendere in considerazione la
richiesta della Cementir S.r.l. per l’approvazione di un
progetto di coltivazione e recupero unitario finalizzato
alla prosecuzione dell’attività estrattiva nella cava di
calcare “Cava Vittoria” (codice PRAE 61048-01) ricadente in
area di crisi e all’ampliamento della stessa attività
estrattiva.
Ci riferiamo, in modo particolare, alla situazione delle
risorse idriche sotterranee del massiccio, al loro stato di
equilibrio limite, all’impossibilità di controllo
finalizzato alla prevenzione di eventuali fenomeni di
sovrasfruttamento, alla necessità, auspicata ma mai
soddisfatta dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania
Nord-occidentale, di realizzare una rete di monitoraggio dei
livelli idrici e della qualità delle acque, al fatto che
l’area è sensibile alla siccità e alla desertificazione e
alla situazione accertata, così come dichiarato dalla stessa
dott.ssa Vera Corbelli in un convegno pubblico svoltosi a
Napoli il 29 aprile 2009.
Appare, inoltre, grave come si sono volute deformare e
snaturare i contenuti del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267. In
particolare l’essenza della citata norma è rinvenibile sin
dall’art.1 che testualmente recita “Sono sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi
natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,
8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque ”.
In particolare, l’art.7 del citato R.D. parla esplicitamente
di come potrebbe essere eventualmente trasformata un’area
boscata “in altre qualità di coltura” e non altro.
Se ammettessimo ma solo per un attimo che sia vero che “lo
scopo principale del Vincolo Idrogeologico è, infatti,
quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di garantire
che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il
territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né
inneschino fenomeni di natura erosiva, con possibilità di
danno pubblico” così come sostiene la Cementir nessun
riferimento, neanche remoto nella norma principale, ossia il
R.D. 3267/1923 viene fatto sulla possibilità di realizzare
un’attività estrattiva in area sottoposta a vincolo
idrogeologico sia esso a rischio frane molto elevato,
elevato, medio e moderato.
L’art.8 invece, fa riferimento alla eventuale possibilità e
con quali modalità potrebbero essere soppressi cespugli
aventi funzioni protettive ed eventuali lavori di
dissodamento per terreni agrari. Si ricorda a tale proposito
che lo scavo più profondo nelle colture agrarie è quello
relativo ai vigneti che può arrivare anche il metro! Anche
in questo articolo non è rinvenibile alcun riferimento
all’attività estrattiva.
L’art. 9 infine, fa riferimento esplicito all’esercizio del
pascolo e come esso sia soggetto a specifiche restrizioni.
In tutti e tre gli articoli citati dalla norma si evince una
profonda preoccupazione e attenzione a non alterare
minimamente gli equilibri nei terreni sottoposti al vincolo
idrogeologico. L’autorità forestale cui spetta - non
“qualsiasi utilizzazione” come malignamente e
strumentalmente asserisce la Cementir S.r.l. - rilasciare
eventuali autorizzazioni nell’ambito però della legge che,
si ricorda ancora una volta, negli artt.7,8 e 9 del
R.D.3267/1923 sono definiti chiaramente e inequivocabilmente
i confini entro i quali l’autorità forestale competente è
autorizzata ad agire. Ogni altra interpretazione e
conseguente decisione o autorizzazione che si allontani
dalla norma va, dunque, letta come violazione della stessa.
L’aver derogato in tutti questi anni dai dettami della legge
con incredibili, ossia non credibili interpretazioni, per
far costruire, aprire cave, ecc. lontano quindi
dall’interesse pubblico e dallo spirito della legge, ha
regolarmente generato problemi drammatici e che ha conferito
alla regione Campania il triste primato per essere la
seconda area geografica al mondo per dissesto idrogeologico,
con incommensurabili danni materiali e morti secondi solo
per numero alla Repubblica Ceca.